La Riforma del Terzo Settore… finalmente!

La Riforma del Terzo Settore (finalmente, ma non tutti sono soddisfatti ndr) è stata votata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione dello scorso mese da parte del Senato. Vediamo in breve cosa cambierà per associazioni, imprese sociali. A partire da una riforma nella riforma che investe in realtà una materia che non investe solamente il Terzo Settore. Si tratta del Servizio Civile Nazionale, per il quale si prevede che esso mantenga forte l’aggancio alle finalità di difesa della Patria con mezzi non armati e nonviolenti e di promozione dei valori costituzionali solidaristici. Un Servizio Civile, qui sta la novità principale, che divenga Universale, con la capacità cioè di costituire effettivamente, attraverso una programmazione pluriennale dei ‘contingenti’, un’opportunità per un’intera generazione di giovani.

La definizione di Terzo Settore

Ma un primo aspetto che la legge delega svolge è quello di identificare un carattere comune, di taglio definitorio, al Terzo Settore. Il Terzo Settore, si legge all’art. 1, è “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”. Il punto sarà essenziale nella stesura dei decreti attuativi, specie laddove si andrà ad intervenire sulla materia fiscale e agevolativa.

Il codice del terzo settore, dovrebbe contenere – secondo quanto definito dalla legge cornice – la disciplina comune ai diversi Enti, incluso un lavoro sulle modalità di rendicontazione, verifica e controllo e l’istituzione di un Registro Nazionale del Terzo Settore. Punto rilevante, è poi la previsione che il legislatore delegato intervenga sulle forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche, un aspetto appena accennato nella Riforma, ma che tocca un punto delicato, quello delle policy, tema non disgiunto poi da tutta la questione dell’affidamento dei servizi al Terzo Settore su cui è attesa e auspicabile un’armonizzazione della normativa alla luce del nuovo Codice degli Appalti, della normativa comunitaria, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia, e del ruolo che sta assumendo in questo ambito l’ANAC, Autorità Anticorruzione, che già all’inizio di questo anno ha emanato delle Linee Guida sull’affidamento dei servizi al Terzo Settore.

Le novità per i C.S.V.

Sul versante del volontariato e dell’associazionismo, la legge delega prevede che il Governo intervenga per armonizzare anzitutto la normativa vigente, che pertanto è atteso che resti in vigore, salvo che per gli elementi che in questa direzione verranno introdotti. Connesso a questo intervento, anche l’introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, un punto delicato che auspicabilmente vada a definire criteri capaci di preservare il carattere di gratuità dell’apporto volontario e intervenga per evitare situazioni di uso improprio del rimborso spese. I Centri Servizi per il Volontariato potranno essere gestiti da tutti gli enti del terzo settore (ad esclusione di quelli di cui al libro V del C.C.), pur lasciando la maggioranza degli organi di governo al volontariato e, nel quadro di un sistema di accreditamento, potranno anche svolgere funzioni di controllo delegate dal Ministero. I nuovi assetti, tuttavia – una partita che anche in questi giorni muove un acceso dibattito all’interno del mondo stesso dei CSV – non può essere affrontato senza anche la questione del finanziamento al sistema del volontariato, anche in virtù di un contesto – quello delle Fondazioni di origine bancaria – che stanno mostrando un’evoluzione. L’obiettivo per il volontariato è senz’altro quella di collocarsi in una dimensione di cambiamento, ma di rivendicare anche la capacità di poter svolgere il proprio ruolo e assicurare a sé il proprio sviluppo.

La nuova impresa sociale

L’impresa sociale, appare, uno degli ambiti su cui la Riforma intende intervenire nell’ottica di un suo rilancio e sviluppo, da un lato andando a individuare la cooperazione sociale come impresa sociale di diritto, dall’altro andando ad intervenire nuovamente su materie e modalità di gestione e per l’inserimento lavorativo su un ampliamento delle categorie dei soggetti svantaggiati. Quello sull’impresa sociale rappresenta senz’altro uno degli assi portanti della riforma. Del resto, l’esperienza delle imprese sociali ex lege, finora – anche in assenza di un profilo agevolativo o capace comunque di garantire lo sviluppo d’impresa – ha avuto poco successo, con numeri che in questi anni sono assolutamente marginali. Si tratta invece di un ambito sul quale il Legislatore intende puntare, anche per generare ulteriori condizioni di innovazione e sviluppo in ambito sociale con auspicabili ricadute anche sul piano occupazionale e dell’inclusione sociale.

Aspetti fiscali e tributari

Gli aspetti – non per ultimo – di carattere fiscale e tributario – toccano la necessità di un’armonizzazione e di un riordino delle misure agevolative per i diversi soggetti di Terzo Settore; questo rappresenterà senz’altro un punto delicatissimo e di grande attenzione, dal quale sono attese almeno due cose: un sistema più chiaro che definisca tali misure, anche a fronte dell’adozione di modalità gestionali e di controllo adeguate, dall’altro l’apertura anche a nuove opportunità di sviluppo e finanziamento per il Terzo Settore tra cui anche la possibilità di raccolta di capitali di rischio evidentemente per i soggetti di impresa sociale.

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