Riforma del terzo settore: un primo passo decisivo

E’ notizia dei giorni scorsi l’approvazione in Commissione parlamentare del testo della Legge delega sul Terzo Settore, un primo importante passo – potremmo dire decisivo – verso una riforma organica e complessiva, attesa da anni. Molti sono gli aspetti toccati, di cui al momento il testo contiene naturalmente (soltanto) le linee guida su cui dovranno poi essere emanati, una volta approvata in via definitiva, ed entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti delegati. Il percorso è perciò ancora lungo, ma il risultato sin qui raggiunto è assolutamente apprezzabile e delinea alcuni tratti fondamentali.

Un primo elemento che rappresenta una vera novità e getta le basi per un intervento strutturale, è la delega per la revisione del Titolo II del libro I del Codice Civile su associazioni e fondazioni, prima ancora che il riordino della disciplina speciale, inclusa la disciplina tributaria (certamente uno dei nodi più complessi da sciogliere) – entrambe comunque previste dal testo della delega. Rivedere complessivamente una normativa significa appunto dare solidità giuridica alle fattispecie organizzative, ed è quello che serve appunto per costruire un impianto normativo, anche di carattere tributario, altrettanto solido. E rispetto al carattere tributario – come si ripromette la delega – l’orientamento sembra essere quello della semplificazione ad es. del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali. E’ in questo contesto che entra in gioco per la prima volta – merito di un’iniziativa promossa dalla collega fundraiser Elena Zanella – il fundraising, quale modalità volta alla promozione di comportamenti donativi delle persone e degli enti.

Tralasciamo in questa breve rassegna – ma con l’intento di ritornare sul punto in successivi articoli – due importantissime misure, la disciplina del 5X1000 e il servizio civile universale, per focalizzare l’attenzione, in conclusione, su un altro aspetto decisivo della riforma, relativo all’impresa sociale. Questa qualifica giuridica, ha finora avuto poco successo e una diffusione limitata, specie in virtù  dell’assenza di un regime agevolativo adeguato, della impossibilità assoluta di distribuzione degli utili e di una eccessiva restrizione degli ambiti di applicazione. L’impresa sociale effettivamente può essere una nuova leva di sviluppo non tanto per il Terzo Settore in sé, quanto in termini di innovazione sociale, di capacità di rispondere alla domanda ‘sociale’, oggi più ampia e diversificata, non ultimo anche di opportunità di occupazione e sviluppo sociale complessivo. Uno degli aspetti di interesse è senz’altro l’estensione – prevista dalla delega – del regime riservato alle start up innovative, inclusa la possibilità di accesso all’equity crowdfunding, che potrebbe rappresentare una nuova leva di finanziamento alternativa (o meglio, integrativa) del credito (anche specializzato) di stampo tradizionale.

Non resta che attendere gli sviluppi!

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