Accesso al credito e strumenti finanziari per il terzo settore

Il tema dell’accesso al credito e degli strumenti finanziari per il terzo settore sarà uno dei dieci temi al centro della Conferenza Regionale del Terzo Settore promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Forum Terzo Settore Toscana e Cesvot.

“Oggetto del tavolo” – indica il documento di presentazione – “sarà la riflessione sugli strumenti di accesso al credito per il terzo settore, sia sotto il profilo della domanda che quello dell’offerta. Proveremo a rispondere e a confrontarci sulle seguenti domande:Come sono cambiati la cultura finanziaria e gli approcci alla gestio-ne economico-finanziaria all’interno degli Ets anche in relazione alle diverse declinazioni organizzative che esso assume e nelle nu-merose esperienze determinate dai settori di intervento, dalle di-mensioni, dai progetti di sviluppo e dalle competenze in materia?Quali sono i fabbisogni relativi al credito e alle esigenze finanzia-rie degli Ets considerando sia gli aspetti quantitativi (l’entità del fabbisogno), qualitativi (quali canali, quali strumenti finanziari) e organizzativi (quali competenze, quali procedure)? Quali tenden-ze e previsioni? Quali nuovi servizi richiesti?Come rispondono alle reali esigenze le nuove misure di sostegno finanziario previste dal Codice del terzo settore per la generalità egli Ets (titoli di solidarietà, social lending, finanziamenti euro-pei, etc) e gli specifici strumenti finanziari per le associazioni di volontariato e di promozione sociale (credito agevolato, privilegi sui crediti, fondo per il finanziamento di progetti e attività di in-teresse generale, etc)?”

Ogni tema sarà gestito in tre gruppi di lavoro per favorire la più ampia partecipazione anche sotto il profilo della espressione delle istanze che, una volta raccolte, formeranno un documento finale proposto poi in plenaria. Uno dei tre tavoli vedrà anche la nostra presenza con uno dei coordinatori, Emanuele Gambini. Si tratta di un tema centrale che sta acquisendo sempre più interesse e attenzione da parte degli Enti del Terzo Settore, specie laddove le organizzazioni sono impegnate nella erogazione di servizi strutturati e complessi o dove la gestione patrimoniale e finanziaria diventa un elemento rilevante per la tenuta e lo sviluppo dell’intera organizzazione.

A questo link puoi trovare le indicazioni organizzative dell’evento e le modalità di iscrizione.

La Riforma del Terzo Settore… finalmente!

La Riforma del Terzo Settore (finalmente, ma non tutti sono soddisfatti ndr) è stata votata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione dello scorso mese da parte del Senato. Vediamo in breve cosa cambierà per associazioni, imprese sociali. A partire da una riforma nella riforma che investe in realtà una materia che non investe solamente il Terzo Settore. Si tratta del Servizio Civile Nazionale, per il quale si prevede che esso mantenga forte l’aggancio alle finalità di difesa della Patria con mezzi non armati e nonviolenti e di promozione dei valori costituzionali solidaristici. Un Servizio Civile, qui sta la novità principale, che divenga Universale, con la capacità cioè di costituire effettivamente, attraverso una programmazione pluriennale dei ‘contingenti’, un’opportunità per un’intera generazione di giovani.

La definizione di Terzo Settore

Ma un primo aspetto che la legge delega svolge è quello di identificare un carattere comune, di taglio definitorio, al Terzo Settore. Il Terzo Settore, si legge all’art. 1, è “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”. Il punto sarà essenziale nella stesura dei decreti attuativi, specie laddove si andrà ad intervenire sulla materia fiscale e agevolativa.

Il codice del terzo settore, dovrebbe contenere – secondo quanto definito dalla legge cornice – la disciplina comune ai diversi Enti, incluso un lavoro sulle modalità di rendicontazione, verifica e controllo e l’istituzione di un Registro Nazionale del Terzo Settore. Punto rilevante, è poi la previsione che il legislatore delegato intervenga sulle forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche, un aspetto appena accennato nella Riforma, ma che tocca un punto delicato, quello delle policy, tema non disgiunto poi da tutta la questione dell’affidamento dei servizi al Terzo Settore su cui è attesa e auspicabile un’armonizzazione della normativa alla luce del nuovo Codice degli Appalti, della normativa comunitaria, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia, e del ruolo che sta assumendo in questo ambito l’ANAC, Autorità Anticorruzione, che già all’inizio di questo anno ha emanato delle Linee Guida sull’affidamento dei servizi al Terzo Settore.

Le novità per i C.S.V.

Sul versante del volontariato e dell’associazionismo, la legge delega prevede che il Governo intervenga per armonizzare anzitutto la normativa vigente, che pertanto è atteso che resti in vigore, salvo che per gli elementi che in questa direzione verranno introdotti. Connesso a questo intervento, anche l’introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, un punto delicato che auspicabilmente vada a definire criteri capaci di preservare il carattere di gratuità dell’apporto volontario e intervenga per evitare situazioni di uso improprio del rimborso spese. I Centri Servizi per il Volontariato potranno essere gestiti da tutti gli enti del terzo settore (ad esclusione di quelli di cui al libro V del C.C.), pur lasciando la maggioranza degli organi di governo al volontariato e, nel quadro di un sistema di accreditamento, potranno anche svolgere funzioni di controllo delegate dal Ministero. I nuovi assetti, tuttavia – una partita che anche in questi giorni muove un acceso dibattito all’interno del mondo stesso dei CSV – non può essere affrontato senza anche la questione del finanziamento al sistema del volontariato, anche in virtù di un contesto – quello delle Fondazioni di origine bancaria – che stanno mostrando un’evoluzione. L’obiettivo per il volontariato è senz’altro quella di collocarsi in una dimensione di cambiamento, ma di rivendicare anche la capacità di poter svolgere il proprio ruolo e assicurare a sé il proprio sviluppo.

La nuova impresa sociale

L’impresa sociale, appare, uno degli ambiti su cui la Riforma intende intervenire nell’ottica di un suo rilancio e sviluppo, da un lato andando a individuare la cooperazione sociale come impresa sociale di diritto, dall’altro andando ad intervenire nuovamente su materie e modalità di gestione e per l’inserimento lavorativo su un ampliamento delle categorie dei soggetti svantaggiati. Quello sull’impresa sociale rappresenta senz’altro uno degli assi portanti della riforma. Del resto, l’esperienza delle imprese sociali ex lege, finora – anche in assenza di un profilo agevolativo o capace comunque di garantire lo sviluppo d’impresa – ha avuto poco successo, con numeri che in questi anni sono assolutamente marginali. Si tratta invece di un ambito sul quale il Legislatore intende puntare, anche per generare ulteriori condizioni di innovazione e sviluppo in ambito sociale con auspicabili ricadute anche sul piano occupazionale e dell’inclusione sociale.

Aspetti fiscali e tributari

Gli aspetti – non per ultimo – di carattere fiscale e tributario – toccano la necessità di un’armonizzazione e di un riordino delle misure agevolative per i diversi soggetti di Terzo Settore; questo rappresenterà senz’altro un punto delicatissimo e di grande attenzione, dal quale sono attese almeno due cose: un sistema più chiaro che definisca tali misure, anche a fronte dell’adozione di modalità gestionali e di controllo adeguate, dall’altro l’apertura anche a nuove opportunità di sviluppo e finanziamento per il Terzo Settore tra cui anche la possibilità di raccolta di capitali di rischio evidentemente per i soggetti di impresa sociale.

Riforma del terzo settore: un primo passo decisivo

E’ notizia dei giorni scorsi l’approvazione in Commissione parlamentare del testo della Legge delega sul Terzo Settore, un primo importante passo – potremmo dire decisivo – verso una riforma organica e complessiva, attesa da anni. Molti sono gli aspetti toccati, di cui al momento il testo contiene naturalmente (soltanto) le linee guida su cui dovranno poi essere emanati, una volta approvata in via definitiva, ed entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti delegati. Il percorso è perciò ancora lungo, ma il risultato sin qui raggiunto è assolutamente apprezzabile e delinea alcuni tratti fondamentali.

Un primo elemento che rappresenta una vera novità e getta le basi per un intervento strutturale, è la delega per la revisione del Titolo II del libro I del Codice Civile su associazioni e fondazioni, prima ancora che il riordino della disciplina speciale, inclusa la disciplina tributaria (certamente uno dei nodi più complessi da sciogliere) – entrambe comunque previste dal testo della delega. Rivedere complessivamente una normativa significa appunto dare solidità giuridica alle fattispecie organizzative, ed è quello che serve appunto per costruire un impianto normativo, anche di carattere tributario, altrettanto solido. E rispetto al carattere tributario – come si ripromette la delega – l’orientamento sembra essere quello della semplificazione ad es. del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali. E’ in questo contesto che entra in gioco per la prima volta – merito di un’iniziativa promossa dalla collega fundraiser Elena Zanella – il fundraising, quale modalità volta alla promozione di comportamenti donativi delle persone e degli enti.

Tralasciamo in questa breve rassegna – ma con l’intento di ritornare sul punto in successivi articoli – due importantissime misure, la disciplina del 5X1000 e il servizio civile universale, per focalizzare l’attenzione, in conclusione, su un altro aspetto decisivo della riforma, relativo all’impresa sociale. Questa qualifica giuridica, ha finora avuto poco successo e una diffusione limitata, specie in virtù  dell’assenza di un regime agevolativo adeguato, della impossibilità assoluta di distribuzione degli utili e di una eccessiva restrizione degli ambiti di applicazione. L’impresa sociale effettivamente può essere una nuova leva di sviluppo non tanto per il Terzo Settore in sé, quanto in termini di innovazione sociale, di capacità di rispondere alla domanda ‘sociale’, oggi più ampia e diversificata, non ultimo anche di opportunità di occupazione e sviluppo sociale complessivo. Uno degli aspetti di interesse è senz’altro l’estensione – prevista dalla delega – del regime riservato alle start up innovative, inclusa la possibilità di accesso all’equity crowdfunding, che potrebbe rappresentare una nuova leva di finanziamento alternativa (o meglio, integrativa) del credito (anche specializzato) di stampo tradizionale.

Non resta che attendere gli sviluppi!

Bobba: Riforma Terzo settore, approvato l’art. 1

Luigi Bobba, sottosegretario alle Politiche Sociali, durante un’intervista di Lorenzo Maria Alvaro su Vita definisce il Terzo Settore “il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale realizzati anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà.”

Secondo Bobba la modifica dell’articolo 1 della Riforma del Terzo Settore è migliorativa e definisce con maggior chiarezza il confine di un settore importante per la società italiana, evitando future incomprensioni.

Dopo la riunione del 28 Gennaio scorso in cui è stato discusso l’articolo 5, tra pochi giorni (8 Febbraio) ci sarà un nuobo incontro per la discurssione di tutti gli altri articoli. Secondo il programma il lavoro della Commissione Politiche Sociali sulla Riforma dovrebbe andare in aula per l’approvazione nel prossimo mese di Marzo.

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