La co-progettazione alla luce della Riforma del Terzo Settore

L’articolo 55 del Codice del Terzo Settore si occupa del “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore:

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta’, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita’, omogeneita’, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita’ ed unicita’ dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita’ di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e’ finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita’ di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e’ finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il
partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita’, partecipazione e parita’ di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche’ dei criteri e delle modalita’ per l’individuazione degli enti partner.”

La Riforma sembra così rilanciare il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore non solo nella fase di gestione di iniziative, interventi e progettualità, per il tramite di convenzioni (da effettuare con Enti iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, eventualmente accreditati secondo le normative regionali laddove necessario, ecc.), ma fin dalle fasi di programmazione e di progettazione.

Vi è la configurazione giuridica quindi di una co-responsabilità su azione della Pubblica Amministrazione che la stessa prevede per gli ETS a certe condizioni di riconoscimento e accreditamento laddove previsti. Si tratta di previsioni non banali, che evidenziano come ciò che almeno nella normativa era già sancito per le politiche sociali, adesso viene potenzialmente esteso alle materie di cui all’articolo 5 del Codice. È pertanto una delle previsioni (e delle novità) a nostro avviso maggiormente significative che introduce la Riforma, una fra l’altro delle meno sottolineate tra quelle più in evidenza nei commenti che leggiamo in articoli o ascoltiamo nei convegni di presentazione.

La co-programmazione apre ad un esercizio effettivo della sussidiarietà verticale e ad un’assunzione condivisa di responsabilità nella definizione delle politiche pubbliche, pur con ruoli e poteri amministrativamente diversi e distinti. Si tratta di un enorme passo in avanti che implica anche l’assunzione da parte degli ETS di una consapevolezza, peraltro non scontata, che apre anche ad un ruolo più maturo da parte degli ETS stessi.

Non nascondendo che tale previsione necessita poi della prova dei fatti, ma un po’ come tutte le cose. La previsione normativa apre alla gestione differente, in co-progettazione e co-programmazione (prima) non solo delle politiche sociali o di welfare più in generale, ma di tutte le politiche pubbliche per le quali si evidenzia quindi una funzione pubblica degli ETS, pur in assenza di una soggettività pubblica. Un aspetto interessante che apre a nuove frontiere di cooperazione pubblico-ETS e che necessiterà anche di una maturazione da parte del personale sia dell’amministrazione pubblica che degli ETS. Una nuova sfida da cogliere al volo!

Impresa sociale: ecco le nuove materie

Uno degli aspetti da molti anni dibattuto in merito all’impresa sociale è stato il suo limitato ambito di operatività. Questo, tra altri, è stato in effetti uno dei motivi principali di mancato sviluppo di tale istituto. La Riforma del Terzo Settore, pur non aprendo indiscriminatamente ad ogni settore produttivo o dei servizi, stante le caratteristiche costitutive dell’impresa sociale stessa, ha tuttavia colmato in ampia misura questo problema. Oltre alla conferma per le materie già previste nella precedente normativa del 2006, la Riforma traccia un ampliamento significativo, potenzialmente interessante sia per le nuove imprese sociali, sia per la cooperazione sociale che con questa nuova normativa trova nuovi spazi di sviluppo.

Ecco l’elenco completo delle materie su cui può operare l’impresa sociale:

“ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta’ educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attivita’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonche’ di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attivita’ sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita’ organizzata.

2. Tenuto conto delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche’ delle finalita’ e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l’elenco delle attivita’ d’impresa di interesse generale di cui al comma 1 puo’ essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo puo’ essere comunque adottato.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l’attivita’ per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attivita’ d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilita’ ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche’ persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta’ tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.”

Fundraising per l’impresa sociale

Con la Riforma del Terzo Settore e l’entrata in vigore del nuovo decreto sull’impresa sociale, cambiano anche alcuni rilevanti assetti circa le connessioni tra attività di fundraising e impresa sociale stessa. La novità è talmente rilevante che si potrebbe nel tempo configurare – per effetto delle norme agevolative – una sorta di concorrenza interna tra gli ETS (Enti Terzo Settore) e l’impresa sociale, in particolare tra chi ricerca donazioni (anch’esse agevolate, e ancor più per le Organizzazioni di Volontariato) e chi investe nelle imprese sociali.

Si dirà che si tratta di cose diversissime, certamente. Si dirà anche che l’intenzione e il comportamento nei fatti del soggetto che dona e di quello che potrebbe investire nell’impresa sociale sono anch’essi diversissimi e mossi da motivazioni profondamente distanti tra loro, giusto. Ma pensiamoci bene. Mettiamo che sono un privato che vuole destinare una somma ad un’attività solidaristica e di utilità sociale. Mi potrò trovare di fronte un ETS che mi offre la possibilità di donare su un progetto e potrà offrirmi (solo dal 1 gennaio 2018) la possibilità di fruire di una detrazione Irpef del 30% per una somma fino a 30mila euro (35% se si tratta di OdV). Ma potrei trovarmi di fronte anche una proposta di fundraising del tutto diversa, quella di un’impresa sociale, che non richiede una donazione, ma mi dà la possibilità di far parte della compagine sociale con una detraibilità Irpef sempre pari al 30%. Addirittura potrebbe avere leve non solo patrimoniali, ma motivazionali anche superiori: far parte di un progetto fino al punto di possederne una parte!

Il contribuente, fruendo sempre del medesimo 30% di detrazione Irpef, può quindi decidere di investire (non donare) nel capitale sociale di una o più società, incluse le società cooperative sociali, che abbiano acquisito però la qualifica di impresa sociale dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che siano costituite da non più di trentasei mesi (l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1 milione di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni). Ogni anno potrei decidere di non fare donazioni, ma di investire in imprese sociali, mantenendo il capitale, facendo un’azione solidaristica (non pari alla donazione, ma di grande sensibilità e utilità sociale) e avendo la stessa agevolazione fiscale.

Le nuove imprese sociali, anche in forma cooperativa hanno quindi di fronte a loro una rilevantissima strategia di fundraising da promuovere e implementare, alla ricerca non di donazioni ma di capitale sociale, la cui adesione rappresenta – è vero – cosa ben diversa da una donazione, ma – a pensarci bene – può essere di eguale (e in alcuni casi di maggiore) interesse per l’investitore sociale. Questi non solo fruisce di una medesima agevolazione fiscale in termini di detraibilità delle somme versate, ma – pur sostenendo un’iniziativa d’impresa e di utilità sociale – investe e non cede proprie risorse e prende parte, forse in modo ancor più coinvolgente, alla realizzazione di importanti progetti.

Primo appuntamento in Toscana per CESVOT – Centro Servizi Volontariato Toscana

Lo annuncia CESVOT sul proprio sito istituzionale cesvot.it: “Si svolgerà a Firenze sabato 7 ottobre il convegno promosso da Cesvot “La riforma del Terzo settore. Come orientarsi nella nuova normativa” che ha l’obiettivo di aiutare le associazioni ma anche chi opera all’interno del terzo settore a comprendere la nuova normativa introdotta con la legge delega 106/2016, con particolare riguardo ai tre decreti legislativi di recente pubblicazione: Codice del Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille.

L’incontro rappresenta la prima tappa del percorso di accompagnamento e sostegno alle associazioni che Cesvot avvierà nei prossimi mesi.

Il convegno, che si terrà presso l’Hotel Albani in via Fiume 12, si aprirà alle ore 9.30 con un video messaggio del sottosegretario Luigi Bobba e poi con i saluti di Federico Gelli presidente Cesvot, Alessandro Salvi di Regione Toscana, Stefano Tabò presidente Csvnet, Simone Gheri direttore Anci Toscana, Gianluca Mengozzi portavoce Forum Toscano Terzo Settore, Eleonora Vanni presidente Copas.

Alle ore 10.30 gli interventi di studiosi ed esperti sugli aspetti giuridici, fiscali e contabili della riforma. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

  • L’architettura della riforma, Luca Gori, Scuola Sant’Anna Pisa
  • I soggetti associativi, Riccardo Bemi, esperto Terzo settore
  • L’impresa sociale, Fabio Lenzi, esperto Terzo settore
  • L’abolizione delle Onlus e le imposte dirette, Stefano Ragghianti, commercialista
  • Le imposte indirette e gli aspetti e i regimi contabili, Elena Pignatelli, commercialista
  • Il Cesvot al servizio dei volontari, Paolo Balli, direttore Cesvot

Per iscriversi al convegno è necessario compilare il modulo online disponibile qui, entro il 4 ottobre. La partecipazione è libera e gratuita.” 

Riforma del Terzo Settore, fundraising e la nuova Fondazione Italia Sociale

Come cambierà il fundraising per il Terzo Settore alla luce della Riforma del Terzo Settore varata nei mesi precedenti e alla prova con l’emanazione e l’entrata in vigore settimana dopo settimana dei primi provvedimenti attuativi?

È una delle domande che i fundraiser e le organizzazioni nonprofit (soprattutto) si stanno facendo. Se non vi state facendo questa domanda, vi invitiamo a riflettere sull’argomento perché non è per nulla banale. Non parliamo qui delle agevolazioni sulle donazioni, argomento che abbiamo già trattato in una precedente news a cui vi rinviamo a questo link. Vogliamo affrontare un approfondimento su una delle novità di questi ultimissimi giorni, passata forse un po’ sotto silenzio, ma che costituisce un importante e rilevantissimo tassello della Riforma: la nascita di quella che è stata già da alcuni ribattezzata l’IRI del sociale!, la Fondazione Italia Sociale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre u.s. (A questo link è possibile visualizzare e scaricare il testo del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2017 Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale. (17A06261) (GU Serie Generale n.211 del 09-09-2017) nasce la Fondazione Italia Sociale.

Essa viene varata con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. La sua connotazione è tuttavia già orientata fin dallo Statuto (art. 2) a sostenere alcuni particolari settori e tipologie di progetti, ossia quelli caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con alto impatto sociale e occupazionale e rivolti a territori e soggetti svantaggiati.

Dalla strumentazione che lo Statuto assegna alla neonata Fondazione, si comprende il taglio che avrà e (probabilmente) anche la rilevanza alla luce delle strategie che gli Enti di Terzo Settore adotteranno nella ricerca del mix di risorse per il loro sostentamento e il loro sviluppo. La Fondazione si propone in qualche misura come soggetto (rilevantissimo a livello nazionale – sembrerebbe, dunque interlocutore soprattutto per i big e le reti di Terzo Settore) che investe in progetti anche imprenditoriali degli ETS, si propone come intermediario per la costituzione di fondi di investimento sociale, investe in strumenti di finanza sociale, promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi (anche tramite crowdfunding o altre iniziative donative), solo per citare alcune delle attività che può esercitare nelle forme previste dalle diverse normative che entrano in gioco. Un ruolo quindi a cavallo tra fundraising e sviluppo di strumenti e opportunità di finanza sociale. Una realtà che in molti, già nei mesi scorsi in cui la Riforma era in fase di elaborazione e discussione, hanno salutato un po’ come inutile o persino dannosa o come l’ennesimo ‘carrozzone’. Non possiamo al momento dire se questi timori siano o meno infondati, sicuramente è uno strumento interessante, almeno per una parte di Terzo Settore (che anche per le proprie affiliate, si pensi appunto alle Reti di ETS), può costituire un partner di sviluppo molto interessante.

Sicuramente l’orientamento che tale strumento ha e che il Legislatore ha inteso imprimere nelle meta strategie di sviluppo del Terzo Settore vanno almeno in due/tre direzioni fondamentali:

  1. La prima è quella di generazione dell’impatto. La fase storica di sviluppo del nonprofit anche in micro realtà molto frammentate sembra esaurirsi. La parola d’ordine è impatto, e questo si genera attraverso interventi molto rilevanti anche dal punto di vista dell’investimento economico ed organizzativo, che necessariamente devono vedere protagonisti soggetti che per loro dimensioni o per la capacità di aggregazione di reti, sono in grado di sostenere adeguatamente questo modello;
  2. La seconda linea di sviluppo è quella imprenditoriale/occupazionale. Il Terzo Settore, guardando almeno questo strumento e alcuni punti che abbiamo precedentemente sottolineato, è una leva di sviluppo sociale e territoriale, inclusiva, che sempre più è chiamata o spinta in qualche misura ad approcciarsi con la sua dimensione ‘produttiva’ di beni e servizi ad elevato contenuto occupazionale inclusivo.
  3. La terza linea è l’avvicinamento a strumenti di finance e donation avanzati, anch’essi in grado di generare impatto e produrre i propri vantaggi nel medio/lungo periodo. Un terreno sul quale il Terzo Settore (specie quello produttivo) negli ultimi anni si è progressivamente mosso, anche grazie all’attenzione che ad esempio parte del sistema creditizio ha riservato attraverso la disponibilità di strumenti finanziari dedicati a questa tipologia di Enti. Un terreno che sembra evolvere verso strumenti a maggiore impatto anche in questo caso.

Il peopleraising dopo la Riforma del Terzo Settore

Premettendo che siamo ancora alle prime osservazioni ‘a caldo’ della neonata Riforma del Terzo Settore e che tutto andrà visto – magari tra qualche anno – alla prova dei fatti, tuttavia una qualche riflessione su cosa sta muovendo la riforma vale la pena di farla. Anche perché alcuni aspetti sono entrati in vigore, altri faranno seguito nei prossimi mesi e per offrire uno spunto di riflessione – sul piano strategico – alle organizzazioni, può essere utile tracciare qualche linea prospettica.
In una precedente newsletter abbiamo accennato ad un problema che si è aperto sulle misure agevolative per le donazioni, un tema caro a chi come noi si occupa di fundraising, e sul quale senz’altro torneremo nelle prossime settimane. In questo articolo vogliamo lanciare invece un altro tema, quello del peopleraising, della ricerca, accoglienza e valorizzazione delle risorse volontarie all’interno delle associazioni (e non solo). Tema che investe alcuni aspetti della Riforma non certo secondari.

Il nuovo servizio civile universale

Abbiamo forse già dimenticato, ma il primo decreto attuativo varato, entrato pienamente in vigore il 18 aprile scorso, è quello relativo alla riforma del servizio civile nazionale che diventa servizio civile universale. Una riforma attesa da molti anni, che dovrebbe consentire una migliore pianificazione (posti disponibili inclusi) e che traccia anche alcune linee di novità da tenere presente. Già nel bando recentemente emanato per la presentazione dei progetti 2018 (aperto dal 4 settembre al 30 novembre p.v.), vi è una prima sperimentazione del servizio civile universale relativa ai nuovi istituti previsti dal dlgs 40/2017 quali:

  • flessibilità della durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi
  • svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro
  • impiego dei giovani con minori opportunità.

Un servizio civile che, almeno in parte, cambia volto, offrendo nuove opportunità, ma anche la necessità di un diverso approccio da parte degli Enti accreditati, dovendo puntare ancor più di quanto non abbiano fatto finora, proprio sui giovani, in ottica di reale investimento. Questo implica la costruzione di una ‘politica per il volontariato giovanile’ all’interno degli Enti di terzo settore, capace di abbracciare anche nuove forme di volontariato e di esperienze – come quella del servizio civile – di ‘avvicinamento’ al volontariato per molti giovani. Occorre però – vale per molte organizzazioni, non certo per tutte – cambiare radicalmente approccio e considerando i giovani come risorsa di cambiamento all’interno dell’associazione, non come risorse da impiegare operativamente in attività e servizi.

Il controverso capitolo dei rimborsi forfetari ai volontari

Inutile girarci attorno, la Riforma consente – di fatto – il rimborso forfetario ai volontari, anche se dice espressamente di vietarlo. Questo è un punto che – se per alcuni può rappresentare una conquista, o quantomeno la legittimazione di un dato di fatto (naturalmente da tutti deprecato) o la pseudo soluzione di un problema amministrativo – pensiamo che possa costituire, non solo un semplice errore, ma motivo per decretare la ‘fine’ del volontariato, almeno come questo si è largamente sviluppato nel nostro Paese e per come esso è: un esercizio gratuito di solidarietà.

Il punto – com’è facile comprendere – non è meramente tecnico, ma investe la sfera filosofica, il come immaginiamo l’opera di un volontario e il come andiamo a costruire nel nostro Paese entità organizzate che permettono ai singoli di fare esperienza di solidarietà gratuita. Un dato culturale e politico.

Sul punto la pensiamo in modo netto, con rispetto per chi non è concorde con questa posizione, ma senza dubbio alcuno. Riteniamo che il Legislatore abbia compiuto con questo passaggio una scelta scellerata che metterà in fortissima crisi le organizzazioni che in questi anni hanno resistito al canto delle sirene dei rimborsi a forfait. La legge su questo è molto chiara. Vediamo in dettaglio.

L’articolo 17 del Codice del Terzo Settore definisce il volontario “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

Da qui sembrerebbe chiaro il carattere di assoluta gratuità che è pertinente al volontario. Aspetto confermato dal comma successivo laddove si dice che “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.”

E qui qualcuno potrebbe dire che è chiarissimo che abbiamo torto nelle nostre poche valutazioni. Ma basta leggere con attenzione il comma successivo che ci si rende conto di quale contraddizione abbia generato il Legislatore in questo ambito: “Ai fini di cui al comma 3 (il comma precedente, ndr), le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.”
O meglio, forse nessuna contraddizione. Forse ha proprio voluto legittimare ciò che ha espressamente previsto. Ma questo inciderà – lo si sappia – sulla capacità di spiegare ai volontari che il volontariato è ancora gratuito. E si troveranno casi, noi pensiamo più frequentemente di quanto si possa immaginare, in cui su uno stesso territorio, in una stessa comunità, un’associazione decide di non concedere rimborsi (e magari di non accogliere autocertificazioni) e un’altra invece sì. Dove andranno secondo voi i volontari? Si tratta di un grave inquinamento non solo del volontariato organizzato, ma del senso e del modo di fare volontariato. Ne avremo una perdita culturale e politica.

Di più. I più attenti avranno notato che è stata introdotta l’autocertificazione con atto notorio, un modo per ribaltare le responsabilità sul singolo volontario che facesse una dichiarazione falsa o mendace circa i rimborsi. Come dire, i rimborsi forfetari non sono ammessi, puoi però autocertificare spese entro i limiti indicati, e se in realtà non le hai sostenute o se comunque questi sono forfetari, sei tu che hai fatto una falsa dichiarazione. Gli Enti, in questo caso, sono legittimati a ragionare in questi termini, ma finendo per fare il Pilato della situazione. Una cosa insomma che diciamo non riduce granché la burocrazia, se questo era un obiettivo, perché comunque una dichiarazione ex 445/2000 devi comunque presentarla, ma che finisce – nei fatti – per aprire un’autostrada al rimborso ‘forfetario’ (ma non si può dire) di 10 euro al giorno (e massimo 150 al mese).

Chi pensa che la gratuità sia ancora un valore, sappia che dovrà raddoppiare gli sforzi nel motivare i volontari.

Al via la Riforma del Terzo Settore, con alcuni primi problemi sulle donazioni

Varata e ormai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con i quattro decreti attuativi (Servizio civile universale, Codice Terzo Settore, Impresa sociale, 5X1000), la Riforma del Terzo Settore è ora una realtà operativa. Che tuttavia, già al suo esordio, presenta alcuni elementi che dovranno essere oggetto di attenzione ed intervento tempestivo.
Al di là di una serie di provvedimenti attuativi citati direttamente dalla Riforma che dovranno essere assunti nei prossimi mesi, inclusi i pareri dell’Unione Europea per gli aspetti rilevanti che necessitano, altre sembrano essere le problematiche emerse in questi giorni grazie ad approfondimenti di esperti e addetti ai lavori. Ma andiamo per ordine, giova anzitutto una presentazione generale a partire dal decreto più corposo, quello sul Codice del Terzo Settore (CDS).

Una base comune per gli Enti del Terzo Settore

L’articolo 2 del CDS sancisce un principio generale che accomuna tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS): il valore e la funzione sociale, ma anche l’espressione che questi enti sono della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo. Questo principio generale sembra inoltre rafforzato da alcune sottolineature che il legislatore propone, ossia che tale valore e funzione è propria degli enti del Terzo Settore sì, ma sono meritevoli di particolare menzione l’associazionismo, l’attività di volontariato e la cultura e la pratica del dono.
Il codice si ispira anzitutto ad un valore e ad un obiettivo promozionale, laddove si dice che degli enti del Terzo Settore ne è promosso lo sviluppo. Ma come? Vi sono due modi, entrambi diretti a perseguire questo scopo generale: da un lato la salvaguardia della spontaneità e dell’autonomia, dall’altro anche attraverso forme di collaborazione con le articolazioni dello Stato (notare che vengono citati nell’ordine inverso – non sussidiario per così dire – lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali), e ciò per favorire il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questo è un punto molto importante perché in qualche misura rafforza l’idea che legittimamente gli ETS svolgono, al pari delle Amministrazioni Pubbliche – pur con identità e ruoli diversi – una funzione pubblica determinata proprio da quelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A chi si applica e a chi non si applica il Codice del Terzo Settore?

Ce lo dice l’articolo 3 del Codice del Terzo Settore:
Anzitutto il dovuto chiarimento per quegli enti (es. volontariato, promozione sociale) per i quali esiste una normativa particolare. Il nuovo Codice specifica che le sue norme si applicano anche a questi enti, ove queste non siano derogate e siano compatibili con le discipline particolari.
È inoltre previsto un rinvio generale alle norme del codice civile per quanto non sia previsto dal Codice del Terzo Settore stesso.
Infine, salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore stesso, le nuove disposizioni non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, Fondazioni).

L’articolo 4, invece, ci dice chi sono gli Enti del Terzo Settore. Dal combinato disposto di questi due articoli si evince l’area di applicazione del Codice stesso.

Sono Enti del Terzo Settore tutte le seguenti tipologie di organizzazioni che sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante losvolgimento di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita didenaro, beni o servizi, o di mutualita’ o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro uniconazionale del Terzo settore Non sono Enti del Terzo Settore 
 Organizzazioni di volontariato  Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165
 Associazioni di promozione sociale  Formazioni e le associazioni politiche
 Enti filantropici Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
 Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali)  Associazioni di datori di lavoro
 Reti associative  Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta
 Società di mutuo soccorso
 Associazioni (riconosciute o non riconosciute)
 Fondazioni
 Altri enti di carattere privato diversi dalle società

 

Inoltre, agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.

Veniamo ai primi problemi in materia di donazioni

Lo ha scritto in un post su LinkedIn alcune settimane fa, il tributarista dott. Antonio Cuonzo, richiamato poi dal dott. Carlo Mazzini su Quinonprofit e in un articolo su Il Sole 24 Ore pubblicato il 30 agosto u.s. Qui di seguito riportiamo la nota del tributarista dott. Cuonzo.

“L’art. 14 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80 aveva introdotto nel nostro ordinamento un sistema di deduzione (meglio conosciuto come “Più dai meno versi”) delle erogazioni liberali effettuate, in denaro o natura, da persone fisiche o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società che consentiva appunto al donatore la deduzione delle erogazione dal suo reddito complessivo nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Per accedere a questo sistema di deduzione, l’erogazione avrebbe dovuto avere come beneficiario uno dei seguenti enti:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Decreto legislativo n. 117/2017 prevede ora l’abrogazione della disposizione appena illustrata (cfr. art. 102, comma lett. h del D.Lgs. n. 117/2017) sostituendola con un sistema del tutto analogo ma addirittura migliorativo in quanto non solo consente di superare il limite dei 70.000,00 euro annui, ma consente anche di “riportare in avanti” l’eventuale eccedenza non deducibile e, non meno importante, sembra non più legare la fiscalità del donatore al comportamento contabile del beneficiario (cosa abbastanza strana nel diritto tributario).

L’art. 83, comma 2 del citato D.Lgs. n. 117/2017, infatti, così testualemente recita: “Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal  reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità  di cui ai commi 1 e 2.”

Fin qui non ci sarebbe che plaudire ed accogliere felicemente la nuova disposizione.

Nessun problema inoltre sorgerebbe in relazione alla tempistica con la quale la “Più dai meno versi” ci abbandonerà e l’art. 83 da ultimo citato arriverà in soccorso dei donatori: è infatti previsto (cfr. art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017) che la “Più dai meno versi” sarà abrogata solo a decorrere dal “… dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro (ndr, Registro del Terzo settore)” e che identica decorrenza (cfr. art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017) avranno tutte le nuove disposizioni comprese nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 117/2017 tra le quali rientra anche il suddetto art. 83.

Anzi, a ben vedere, altra e specifica disposizione (art. 104, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017) consentirebbe l’applicazione dell’art. 83, in via transitoria e solo per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, già dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato Titolo X.

Insomma, tutto sembrerebbe ben strutturato almeno fino a che non ci si imbatte nella lettura dell’art. 99, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 che così recita: “Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».”

In chiare lettere: per Onlus e Associazioni di promozione sociale la “Più dai meno versi” non si applica già da domani e le nuove disposizioni dell’art. 83 come sopra illustrate troveranno applicazione, in via sperimentale, solo a partire dal 1° gennaio 2018.”

Non resta che attendere l’intervento, speriamo tempestivo, dei Ministeri competenti.

Riforma Terzo Settore: varati i decreti attuativi

Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 29 del 12 maggio 2017 sono stati approvati in via preliminare tre decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, per il quali il Governo aveva ricevuto la delega lo scorso anno, in scadenza entro il prossimo 6 giugno. Il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri articola le varie novità introdotte nei tre provvedimenti emanati:

1. Codice del Terzo Settore

“Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.”

I prossimi passi

I tre decreti saranno adesso inviati alla Conferenza Stato-Regioni e al Parlamento (saranno i Presidenti a stabilire le Commissioni che saranno chiamate ad esprimere i pareri sui nuovi decreti). Una volta esaminati i provvedimenti torneranno in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

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Il crowdfunding per il ‘durante e dopo di noi’

Ne stiamo parlando nell’ambito del corso di formazione organizzato da CESVOT e Scuola Superiore Sant’Anna sul durante e dopo di noi, giunto alla sua seconda edizione. Il fundraising e il crowdfunding per il dopo di noi può essere una strategia che si integra allo sviluppo di un finanziamento pubblico e ad una gestione adeguata di carattere patrimoniale.

“Scopo del corso, promosso da Cesvot e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,” – spiega una nota di CESVOT – “è rafforzare la capacità di intervento delle associazioni impegnate nell’ambito del “durante e dopo di noi” su due ambiti specifici: la progettazione sociale e la raccolta fondi.

La formazione sulla progettazione sociale si pone l’obiettivo di aiutare i partecipanti, partendo dalle teorie di riferimento del processo progettuale in ambito sociale, a sperimentare i principali strumenti di lavoro, anche di tipo informatico, per la stesura di un progetto. La formazione sulla raccolta fondi si pone l’obiettivo di affrontare con i partecipanti motivazioni, strategie e soluzioni tecniche della raccolta fondi nelle sue diverse forme più tradizionali e più innovative, incluse soluzioni digitali, ad applicare ad iniziative e progetti nell’ambito del “durante e dopo di noi”.

Recentemente abbiamo analizzato due progetti di crowdfunding di organizzazioni che si occupano di ‘dopo di noi’ e che hanno realizzato una campagna nella forma reward based, con cofinanziamento di una fondazione erogativa. Si tratta di due progetti di piccola dimensione in termini monetari, ma ugualmente interessanti. Entrambe le organizzazioni hanno conseguito il loro obiettivo di raccolta. Tuttavia, la modalità di ottenimento del risultato ricalca ampiamente le modalità tradizionali di raccolta fondi, non le tipiche modalità del crowdfunding. In effetti, le organizzazioni tendono ad interpretare il crowdfunding per finalità di raccolta tradizionali (nei casi citati, una ristrutturazione della casa). Ma questa modalità davvero è da ritenersi adeguata? Il dopo di noi è una causa particolarmente delicata e mette in gioco processi familiari e di relazioni tra diversi stakeholder territoriali di medio-lungo periodo. Il crowdfunding oggi viene interpretato solamente come modalità per raccogliere donazioni. In effetti, tra le modalità esiste anche il lending e l’equity, rispettivamente diretti a raccogliere prestiti e capitale. Provate ad immaginare un’impresa sociale srl che raccoglie capitale diffuso sul territorio ove opera con un progetto di dopo di noi, al fine di integrare la gestione patrimoniale delle famiglie e i contributi pubblici sugli investimenti, facendolo diventare un progetto di comunità su cui alimentare una responsabilità diffusa. Si tratta di immaginare il futuro fuori dagli schemi!

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Il fundraising per la festa della mamma

Siamo davvero alle porte con la festa della mamma, un evento annuale che ormai sempre più spesso le nonprofit associano ad una campagna di raccolta fondi.
Se state leggendo questo articolo, vi troverete in piena operatività per il lancio e la realizzazione della campagna o vi starete accorgendo che oramai è tardi per intraprendere e organizzare qualcosa per quest’anno. Continue reading “Il fundraising per la festa della mamma”

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